Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e
le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e
docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale
predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la
destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione
disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di
esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento
economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti
non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto
d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere
omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di
interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che
pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi
atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di
sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta
per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati
puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna
nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso
in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non
conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del
rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai
quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In
corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi
ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel
contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494
comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello
stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni
nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la
sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha
luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è
irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì
partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso
con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la
sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è
detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato
nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e
dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione
irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è
inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla
funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per
illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o
tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali
atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in
relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti
di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio
delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione
di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di
servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare
in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di
famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa
autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione
disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del
servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli
gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine
di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la
sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Art. 502 - Censura e avvertimento
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.
Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
1. Organo competente per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale.
2. (abrogato).
3. Nei riguardi
del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli
accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore
dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma
1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle
istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale,
secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di
quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
5.
L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il
proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito il parere
del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio
di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che
trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero,
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio
costituzionale della libertà di insegnamento. Il predetto parere è reso nel
termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta,
prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale
termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del
provvedimento.
5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27
marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro
novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di
trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma
5.
(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)
Art. 504 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è
adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale
della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina
del consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del
direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.
Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli
articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare
obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso,
dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di
particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti
del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve
essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da
parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine
di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta
nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato
di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine
di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti
dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.
5. La
sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'art. 1,
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa
quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non
passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di
annullamento ancorchè con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è
determinato ai sensi del comma 2.
(articolo così modificato dall'art. 2,
della Legge 176/07)
Art. 507 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni
del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di
funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside
possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione,
sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento
del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico
provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale
abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e
direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di
docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni
altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con
altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro
impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego
precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente
spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al
presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e
professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia
intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il
divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società
cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10
viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente
ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di
incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli
nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non
siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla
funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di
servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I - Cessazioni
Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età
1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal
1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda,
dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba
essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di
anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto
in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non
oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto
per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo
anno di età.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere
prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65°
anno di età.
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come
alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di
un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi
previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1°
ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto
prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero
successivamente alla data medesima.
Art. 510 - Dimissioni
1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data
in cui sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che
abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31
marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima
dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a
prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle
dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.
Art. 511 - Decadenza
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 512 - Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Art. 513 - Organi competenti
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore
agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il
personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione
delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale
appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio
centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I
provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale
docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli
nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto
conto della sua preparazione culturale e professionale.
2. L'utilizzazione di
cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Dal 1° gennaio 1994, i
docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito
distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in
supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità
sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti
motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
Art. 515 - Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo,
direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con
effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento
di restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal Direttore
generale o Capo del servizio centrale competente per il personale appartenente
ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal
provveditore agli studi.
3. Il personale direttivo può essere restituito
all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente
rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del Direttore
generale o Capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza
assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel
caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 516 - Riammissione in servizio
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne
la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. La
riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della
cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
3. Il
personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed
economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di
servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli
nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico
provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio
ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo
provvedimento.
Sezione III - Norme finali
Art. 517 - Applicabilità
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 518 - Collocamento fuori ruolo
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 519 - Regioni a statuto speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.
CAPO VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione I - Supplenze
Art. 520 - Supplenze annuali
1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni
organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il
provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale
docente di ruolo, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato, a
qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite supplenze annuali
per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481,
per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di
specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie
provinciali.
2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono
essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di
ruolo.
3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della
provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, è consentita
l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni
organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attività previste nel comma 7
dell'articolo 455.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono
definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all'articolo 522.
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali
nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o
posti orario così formati debbono essere assegnati ad un unico docente.
6. Il
provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento
di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento
di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di
competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di
educazione fisica.
7. Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi
immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre,
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di
insegnamento della religione cattolica.
Art. 521 - Supplenze temporanee
1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze
temporanee, sino al termine delle attività didattiche.
2. Le supplenze
temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle
relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono
conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate
dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente
ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la
costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti
gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresì conferite dal provveditore
agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna
ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo
520.
3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle
procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse
da quelle contemplate nel comma 1.
4. I criteri per il conferimento delle
supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione,
di cui all'articolo 522.
5. Il conferimento delle supplenze temporanee è
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle
supplenze medesime.
Art. 522 - Compilazione delle graduatorie provinciali
1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle
supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e
degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è curata dal
provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi
sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al
titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al
servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede
l'inclusione nella graduatoria provinciale.
2. Per ciascun insegnamento o
gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonché negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due
graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:
a)
graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per
l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;
b) graduatoria
degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per
l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a
cattedre.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il
Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza,
l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e
l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.
4. La
compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale
soltanto quando esse siano state esaurite.
5. Coloro i quali sono inseriti
nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli
titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande
di supplenza.
6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in
opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in
graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.
7. Le graduatorie
definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito
dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.
8. Negli istituti
d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative
a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di
studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali
formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le
predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica.
9. I
candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento
nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed
abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o
più lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle
supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una
corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione
determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione di
quanto sopra disposto.
Art. 523 - Valutazione dei servizi
1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le
modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il
conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede
una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti
del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del
personale educativo.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il
servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in
Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del
titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono
valutati come servizio scolastico.
3. Analogamente è valutata l'attività
svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di
addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore
di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come
ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria,
gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione
del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia
nucleare.
4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero
dall'insegnamento è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione
dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la
durata del mandato stesso, come servizio scolastico.
Sezione II - Contenzioso amministrativo
Art. 524 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive,
di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella
scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro
il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti
stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui
all'articolo 525.
2. Con il ricorso i singoli interessati non possono
proporre motivi attinenti alla legittimità delle graduatorie, deducibili e non
dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie
provvisorie.
3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a
dieci giorni.
4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta
giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale
termine, i ricorsi si intendono respinti.
5. Le commissioni decidono anche
sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto
dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle
commissioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale
decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. Avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di
istruzione artistica, è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro
il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti
stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero
della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto
previsto nell'articolo 272.
Art. 525 - Commissione per i ricorsi
1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni
competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli
previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:
a)
per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un
impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima,
da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con
qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica
funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da
due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno
dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il
direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi,
il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione, fra i docenti
proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un
direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della
scuola elementare, per supplire eventuali assenti;
b) per la scuola media e
gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli
studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del
provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da
due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente
tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, può delegare a presiedere la
Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il
capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il
quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i
supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti
provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base
nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un
impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato
agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.
2. La proposta da
parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i
ricorsi.
3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.
4.
Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni
altra questione relativa al personale docente non di ruolo.
Sezione III - Retribuzione ed assenze
Art. 526 - Retribuzione
(comma 3 disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento
economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di
ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento
inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il
trattamento economico è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione
l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nomina del personale non di
ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha
effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata
della nomina stessa.
Art. 527 - Retribuzione supplenze annuali
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente
in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente
annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia
durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che
abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che
si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il
predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno
scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il
1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento
economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la
partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è
corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.
Art. 528 - Retribuzione supplenze temporanee
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite
e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente
prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso
dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo
527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A
tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
Art. 529 - Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere
accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di
dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento
economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata
dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al
primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico
ridotto alla metà.
Art. 530 - Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 531 - Mandato parlamentare e amministrativo
1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.
Art. 532 - Altri congedi
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Art. 533 - Computo congedi e assenze
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente
supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo
le norme in vigore per i docenti di ruolo.
2. Entro cinque giorni
dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non
risulti giustificata il docente è licenziato.
3. I docenti che non riprendano
servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal
servizio si allontanino dopo aver gia raggiunto il suddetto termine massimo sono
licenziati.
Art. 534 - Organo competente
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di
istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti
alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per
disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme
in vigore, dal capo di istituto.
Sezione IV - Disciplina
Art. 535 - Sanzioni
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere
inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni
disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della
retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e
dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento,
da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2.
Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo
dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli
studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere
del competente Consiglio di disciplina.
Art. 536 - Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da
compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione,
si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3
dell'articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo
all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano
dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo
535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di
condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano,
secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni
disciplinari.
Art. 537 - Effetti delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano
l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali,
pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché
l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e
negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione
inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche
l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.
Art. 538 - Procedure
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 è disposta,
previa contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di
presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che
può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo
535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta
all'interessato.
3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità
scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il
docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La
sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità
scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti
della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione
disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in
cui è stata disposta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si
conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il
docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i
limiti della durata della nomina.
Art. 539 - Procedimenti penali
1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può
essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere
disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo
provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine
con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha
commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata
ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti,
entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità
scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o
circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione
disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4.
La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di
non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla
sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare
della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata
disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva
dall'insegnamento di cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo
sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di
istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente
temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia
cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla
reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal
servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è
fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo
535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma
8.
Art. 540 - Ricorsi
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro
trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva.
Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.
Sezione V - Norma finale e di rinvio
Art. 541 - Norma finale e di rinvio
1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti
particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il
Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva
dell'Istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi
determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante
contratti di prestazione d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto
nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto
compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di
ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al
personale educativo non di ruolo.